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Mantenimento dei figli. A chi spetta se i genitori sono separati?

Mantenimento dei figli. A chi spetta se i genitori sono separati?

A chi spetta mantenere i figli in caso di separazione o divorzio?
In realtà le condizioni di mantenimento dei figli vengono già anticipate dal giudice alla chiusura del rapporto in maniera formale, e, di norma, le regole seguite sono le seguenti.
Il giudice fissa innanzitutto quale sarà il coniuge presso cui il figlio o i figli andranno a vivere (è il cosiddetto coniuge collocatario): di solito, nel nostro ordinamento, si tratta della madre.

Il figlio che ha compiuto almeno 12 anni può essere ascoltato dal tribunale per dire “la sua”.
Diversa è la decisione sull’affidamento ossia il genitore che avrà il potere di decidere sulle scelte più importanti dei bambini.

La regola, in Italia, vuole che l’affido sia condiviso, ossia spetti sia al padre che alla madre, salvo nel caso in cui uno dei due non sia capace e possa compromettere il sano equilibrio psicofisico del bambino; in tal caso si avrà un affidamento esclusivo.


Definire quale genitore vivrà insieme ai figli ha delle importanti ripercussioni su due aspetti:
– l’assegnazione della casa coniugale: a prescindere da chi sia intestato l’immobile, il giudice affida il diritto di abitazione al genitore con cui i figli vanno a vivere;
– l’assegno di mantenimento: il genitore che non convive con i figli dovrà versare all’altro un assegno annuale, spalmato su 12 mensilità, per contribuire alle spese ordinarie dei figli.

L’assegno di mantenimento per i figli ha la funzione di contribuire e, per questo, non deve coprire tutte le esigenze per i bambini visto che entrambi i genitori devono provvedere al loro mantenimento, in
proporzione alle rispettive possibilità.

Questo significa che il genitore collocatario dovrà fare la sua parte, provvedendo alle normali spese e necessità quotidiane, ricevendo a fronte di ciò il contributo economico da parte del genitore non collocatario.
Il tribunale, nel definire l’assegno di mantenimento per i figli, non ripartisce le spese a metà tra padre e madre, ma tiene conto delle rispettive capacità economiche.

Quindi ben potrebbe essere che, dinanzi a una donna priva di reddito, tutto il mantenimento dei figli gravi sull’uomo. Nello stesso tempo però
l’eventuale presenza di un reddito in capo alla madre collocataria non esclude certo l’obbligo per l’ex marito di contribuire, in base alle sue possibilità, al mantenimento dei figli.

Questo perché l’obbligo di mantenere i figli discende dal semplice fatto di averli fatti nascere e non già dalla disparità di reddito tra i due genitori.
Oltre all’assegno mensile di mantenimento, il giudice condanna il coniuge non collocatario a versare, di volta in volta che ce ne sia necessità, un contributo per tutte le spese straordinarie che dovessero sorgere in futuro: si pensi alle necessità mediche, ai viaggi, all’acquisto di un mezzo di trasporto, ecc.

La percentuale di partecipazione alle spese straordinarie è di solito fissata al 50% ma il tribunale potrebbe anche prevedere una diversa percentuale a seconda delle condizioni economiche delle parti.

La decisione del giudice che fissa l’assegno di mantenimento dei figli può essere sempre oggetto di successiva revisione (Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio) ma solo se cambiano le circostanze di fatto come:

– il reddito di uno dei due genitori;
– le esigenze dei figli (ad esempio per le spese universitarie).

Il giudice, inoltre, su richiesta di una delle due parti (normalmente il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento), può revocare l’assegno di mantenimento nel momento in cui viene dimostrato che i figli:
– hanno raggiunto l’indipendenza economica, ossia un lavoro conforme alle loro ambizioni tenuto comunque conto dell’attuale crisi occupazionale;
– oppure non si danno da fare per rendersi indipendenti, ad esempio non studiando e non cercando un’occupazione.