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E Gli Assegni Familiari? Chi,Quando, Come e Perchè!!

E Gli Assegni Familiari? Chi,Quando, Come e Perchè!!

L’assegno per il nucleo familiare, in breve  ANF, è un sostegno economico a carico dell’Inps a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati ex dipendenti e degli iscritti in via esclusiva presso la gestione Separata non pensionati.

La finalità di questa prestazione è assicurare un aiuto economico alla famiglia del beneficiario.

Da non confondersi con i “vecchi” assegni familiari, che continuano ad applicarsi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, nonché ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Ma veniamo a noi, a chi spetta?

Non tutte le famiglie possono beneficiarne bensì soltanto quelle che rientrano in specifiche tabelle Inps in base alla composizione del nucleo familiare.

Per ogni famiglia può essere concesso un solo ANF.

Inoltre, per aver diritto all’ANF è necessario che la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati ai fini degli assegni (redditi di pensione, derivanti da attività di collaborazione, da indennità di disoccupazione, etc.) non sia inferiore al 70% del reddito complessivo della famiglia.

L’Assegno compete, infine, in misura diversa a seconda del tipo e del numero dei componenti del nucleo familiare, nonché dei loro redditi.

L’ammontare mensile dell’assegno va individuato nelle apposite tabelle ministeriali i cui importi sono rivalutati annualmente, e pubblicati dall’Inps, con validità dal 1° luglio di ciascun anno sino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quali lavoratori hanno diritto all’assegno familiare?

Nella generalità dei casi, possono beneficiare dell’ANF (L. 13.5.88 n. 153):

i lavoratori dipendenti (anche agricoli);

i lavoratori domestici;

gli iscritti alla gestione Separata Inps;

i titolari di pensione ex dipendenti;

i titolari di disoccupazione.

Quali dipendenti hanno diritto all’assegno familiare?

Gli ANF spettano sia ai dipendenti a tempo pieno che part time, sia assunti con contratto a tempo determinato che indeterminato, nonché a coloro che percepiscono la disoccupazione.

Per quanto riguarda i lavoratori part time, gli assegni familiari spettano:

  • nella stessa misura dei lavoratori full time, se l’attività lavorativa è svolta per almeno 24 ore alla settimana, anche cumulate tra diversi rapporti di lavoro;
  • se non si raggiungono le 24 ore alla settimana di attività, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate nella giornata.
  • Se il lavoratore svolge la sua attività presso datori di lavoro diversi, gli assegni familiari sono erogati dal datore presso cui il dipendente è impegnato per più tempo, o che costituisce la fonte principale di guadagno.
  • Se non è possibile individuare l’attività principale, gli assegni sono corrisposti direttamente dall’Inps.

Chi non ha diritto all’assegno familiare?

  • i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
  • i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Questi lavoratori percepiscono i cosiddetti vecchi assegni familiari, calcolati in modo diverso e d’importo differente.

Da chi è composto il nucleo familiare?

Il nucleo familiare ai fini Anf può essere composto:

  • dal lavoratore o dal titolare della pensione richiedente;
  • dal coniuge o dalla parte dell’unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato (o sciolto dall’unione civile), anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • maggiorenni inabili, purché non coniugati;
  • studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • dai fratelli, dalle sorelle del richiedente e dai nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati;
  • dai nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

Chi è inabile per l’assegno al nucleo familiare?

Ai fini ANF si considera inabile:

  • il maggiorenne che possiede un’inabilità a proficuo lavoro accertata dall’apposita commissione medica;
  • il minorenne che ha difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età.

L’inabilità a proficuo lavoro è l’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un’attività lavorativa in modo continuativo.

Che cosa succede se cambia il nucleo familiare?

Se si verificano delle variazioni nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, il richiedente le deve comunicare entro 30 giorni.

Il single ha diritto all’assegno familiare?

In rari casi, il nucleo familiare ai fini ANF può essere composto da una sola persona:

  • se si tratta di un titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente che ha un’età inferiore ai 18 anni compiuti;
  • se si tratta di un titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente che è inabile al proficuo lavoro.

I figli maggiorenni hanno diritto all’assegno familiare?

Nel nucleo familiare ai fini ANF con più di 3 figli (o equiparati) di età inferiore 26 anni compiuti, per la determinazione dell’assegno si considerano nel nucleo anche i figli maggiorenni (studenti o apprendisti) di età inferiore a 21 anni, però occorre un’apposita autorizzazione Inps per includere questi figli nel nucleo ai fini dell’assegno familiare.

I familiari all’estero dei lavoratori stranieri hanno diritto all’assegno familiare?

I lavoratori extracomunitari, esclusi gli stagionali, hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non sia convenzionato con l’Italia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore sia convenzionato con l’Italia in materia di trattamenti di famiglia e nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore non sia convenzionato con l’Italia ma il dipendente abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri, infine nel caso in cui il lavoratore sia un rifugiato politico.

I Paesi convenzionati sono: Argentina; Australia; Brasile; Canada e Québec: Israele; Isole del Canale e Isola di Man; Messico (solo per le pensioni in Italia); Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina); Principato di Monaco; Repubblica di Capo Verde; Repubblica di Corea (solo nel caso di distacco); Repubblica di San Marino; Santa Sede: Tunisia; Turchia; Stati Uniti d’America; Uruguay; Venezuela.

Il coniuge può richiedere l’assegno familiare?

Il coniuge o la parte di unione civile dell’avente diritto all’assegno familiare può chiederne il pagamento, purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF.

Il genitore non sposato può richiedere l’assegno familiare?

Se l’avente diritto all’Anf è:

  • genitore naturale;
  • titolare di una posizione tutelata;
  • non convivente con i figli;

può presentare la richiesta di ANF ma la prestazione è erogata al genitore convivente coi figli.

L’Anf può essere richiesto anche dal genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio, privo di autonomo diritto, sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.

L’ammontare dell’assegno si basa anche sui redditi del genitore convivente.