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Sindaci e Revisori Srl: nuovi limiti

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Sindaci e Revisori Srl: nuovi limiti

Il cosiddetto Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza si colloca in un’ampia riforma delle procedure concorsuali la quale, puntando ad un più efficiente coordinamento tra disciplina concorsuale e societaria, si pone l’obiettivo di anticipare l’insorgenza della situazione di crisi, in modo da intervenire tempestivamente.

In tal senso il legislatore attribuisce alla funzione di controllo interno un compito fondamentale per garantire una sana gestione dell’impresa.

Il legislatore ha ritenuto opportuno portare anche le imprese di minori dimensioni ad adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

Per riuscire ad assolvere tale compito, le società devono munirsi di un apposito organo di controllo, Collegio sindacale, oppure di un Revisore legale dei conti, presidi necessari per la vigilanza e l’analisi aziendale, volta ad individuare quei fenomeni che possono costituire un segnale fondamentale di uno stato di crisi. Inoltre, i soggetti preposti al controllo, dopo aver individuato questi indizi, hanno il dovere di segnalare immediatamente all’organo amministrativo la possibilità di una futura crisi aziendale e quest’ultimo è responsabile di effettuare tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, evitando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa aggravarsi in insolvenza e divenire, in futuro, irrisolvibile.

L’approvazione del decreto sulla crisi di impresa (licenziato dall’esecutivo il 10 gennaio 2019), che per buona parte avrà vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, rade al suolo la disciplina concorsuale, facendo in tal modo spazio a moderne modalità di gestione della crisi e dell’insolvenza.

Il riferimento va ad uno degli ultimi articoli del mastodontico articolato, collocato nella parte seconda in tema di modifiche al codice civile: numerato 379 e rubricato “Nomina degli organi di controllo”, modifica l’articolo 2477 del codice civile e, ancor più in dettaglio, i commi III IV, VI.

Si tratta, in estrema sintesi, della riduzione dei parametri per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. Tradotto in pratica, la grande platea delle PMI, per assolvere l’obbligo, che peraltro presenta un’entrata in vigore temporalmente più ravvicinata rispetto alle altre (9 mesi, anziché 18), dovranno ingaggiare chi possiede i requisiti per ottemperare a tali incombenze.

Nomina di sindaci e revisori per favorire la risoluzione della crisi

La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, di conseguenza, viene lasciata totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione).

In caso di nomina del Collegio o del sindaco unico costoro dovranno effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie).  In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarà unicamente di natura contabile.

È importante valutare attentamente il soggetto da nominare, il quale dovrà:

  • essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere adeguata competenza ed esperienza professionale per il corretto svolgimento dell’attività di revisione; il revisore deve quindi saper operare nel rispetto dei principi di revisione vigenti, documentando adeguatamente l’attività svolta tramite le carte di lavoro (l’attività svolta dal revisore sarà passibile di controlli da parte di ispettori ministeriali);
  • essere un soggetto “indipendente”, ossia non avere relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che indirette, con l’impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di giudizio sul bilancio. Devono ad esempio astenersi dall’assumere l’incarico di revisione i consulenti della società perché si esporrebbero al cosiddetto rischio di “auto-riesame” (giudizio sui dati che loro stessi o altri soggetti appartenenti al proprio studio (o “rete”) hanno contribuito a determinare).
  • essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o deve essere professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, mentre il revisore legale deve essere iscritto all’apposito Registro istituto presso il Ministero dell’economia e delle finanze

Si precisa che in caso di mancata nomina da parte della società, il Tribunale di zona procederà alla nomina d’ufficio di un revisore iscritto al registro dei revisori legali.

Quale sarà il ruolo del Revisore?

Il revisore dovrà pianificare e svolgere l’attività di revisione contabile prevista dai principi di revisione in vigore (ISA Italia) e che si concretizzerà:

  • conoscenza iniziale dell’impresa e valutazione dei rischi, pianificazione delle verifiche periodiche (solitamente trimestrali) sulla regolare tenuta della contabilità, attività di revisione sul bilancio di esercizio. Tale attività, che andrà adeguatamente formalizzata tramite carte di lavoro, consentirà al revisore di acquisire elementi sufficienti per rilasciare ai soci la propria certificazione sul bilancio di esercizio la quale andrà depositata assieme al bilancio presso il Registro delle Imprese. La possibilità di disporre di un bilancio “certificato” indubbiamente accresce la fiducia dei terzi (banche, fornitori, potenziali partner) nei confronti dell’impresa.

 

  • Il revisore dovrà aiutare l’impresa ad istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. A tal fine gli amministratori dovranno attivare delle procedure che consentano di monitorare periodicamente l’andamento economico-finanziario dell’impresa, ad esempio tramite indici finanziari o altri indicatori sintetici, da adattare alla dimensione e al settore merceologico di appartenenza (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato incarico di definire degli indici standard a cui fare riferimento). In caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo sarà onere dell’organo di controllo segnalare la presenza di eventuali indizi della crisi chiedendo un rapido intervento.

 

 

I nuovi limiti per la nomina di Sindaci e Revisori nelle Srl

In considerazione della funzione cardine ricoperta dal sindaco e dal revisore all’interno delle realtà imprenditoriali, il legislatore della riforma ha ristretto in modo significativo, i livelli al cui scavalcamento opera l’obbligo della nomina nelle S.r.l.:

  • attivo da 4,4 a 2 milioni,
  • ricavi da 8,8 a 2 milioni,
  • dipendenti 10 da 50.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la Società a Responsabilità Limitata:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

Rispetto alla previgente disciplina (che, si evidenzia, resterà in vigore fino al nono mese decorrente dalla pubblicazione della novella in G.U.), da quando sarà operativa la nuova dizione dell’articolo 2477 del Codice civile (si ribadisce, la gestazione è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del decreto) sarà sufficiente il superamento di soltanto uno dei rappresentati limiti, mentre la norma attuale prevede il superamento di ben due limiti.

 

I Periodi di riferimento

Il monitoraggio che fa scattare l’obbligo previsto nel nuovo articolo 1477 c.c., riguarda i due esercizi antecedenti la scadenza per l’adeguamento dello statuto (fissato in nove mesi dall’entrata in vigore della norma di cui all’articolo 379 e, per l’effetto, dell’articolo 2477 c.c.).

Al contempo il legislatore della riforma precisa che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore (di cui alla lettera c) del nuovo III comma) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

L’operatività dell’obbligo di nomina

Le S.r.l. che rientreranno negli stringenti parametri fissati dalla novella, dovranno procedere alla nomina di revisori e sindaci, ma la disciplina normativa non esplica modalità operativa alcuna. Dalla relazione illustrativa si apprende tuttavia che “il comma 3 fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo”.

L’obbligo in esame coincide col momento in cui l’assemblea approva il bilancio, dando in tal modo atto del superamento dei nuovi limiti, ed assegnando alla stessa 30 giorni per provvedere (articolo 2477, comma VI, codice civile).

Ad una prima lettura sembra, pertanto, che nelle ipotesi in cui lo statuto della S.r.l. contenga una clausola analitica, da adattare alla nuova disciplina, si avranno a disposizione ben nove mesi dall’entrata in vigore per l’emendamento della clausola stessa e, pertanto, non nove mesi per la nomina dell’organo di controllo. Si osserva, infatti, che l’incipit del nuovo obbligo appare ancorato all’assemblea di approvazione del bilancio e, ulteriormente, quando verranno approvati i bilanci afferenti l’esercizio 2018 sarà ancora operativa la clausola statutaria attuale. Almeno per come appare discendere dalla formulazione del comma III del moderno articolo 379.